Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di regolamentare in maniera più rigorosa il percorso di integrazione scolastica garantendo maggiore continuità al processo formativo degli alunni disabili e offrendo una figura di docente specializzato più completa e appropriata.
      In particolare negli ultimi anni si è creato un sistema vizioso che, dalla formazione al reclutamento dei docenti dell'insegnamento di sostegno, penalizza gravemente il percorso formativo degli alunni disabili. Tale sistema crea ogni anno situazioni inaccettabili che vedono, spesso, i medesimi alunni sprovvisti di personale docente adeguatamente formato. In questo modo vengono calpestati i più elementari diritti riconosciuti e sanciti dalla legge n. 104 del 1992 e dalle sue successive modifiche. Tali princìpi sono stati recepiti da tutta la normativa emanata dopo l'entrata in vigore della citata legge, quali il regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e la legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la riforma del sistema di istruzione e di formazione professionale.
      Il quadro legislativo vigente, infatti, considerato apprezzabile da tutti i Paesi europei, non garantisce, di fatto, il concreto

 

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svolgimento di un percorso continuativo e rispondente alle necessità formative degli alunni.
      Cattedre «ballerine» che ogni anno sono assegnate a docenti temporanei e insegnanti di ruolo che, appena possibile, lasciano il proprio posto per impegnarsi nelle cattedre curricolari impongono una seria revisione sia del sistema di reclutamento sia della figura del docente di sostegno.
      Tale professione è vista ormai da troppo tempo come un mezzo per raggiungere posizioni lavorative migliori. Pur condividendo lo stato d'animo di docenti tenuti in situazione di precariato per troppo tempo e prendendo atto della difficile situazione nella quale operano gli insegnanti di ruolo, si vuole, con la presente proposta di legge, riaffermare con forza il diritto all'istruzione degli alunni disabili (troppo spesso subordinato ai diritti del lavoro precario) e quindi riconoscere una gerarchia di diritti, ottemperando, così, a un dovere morale e civile.
      Il lavoro del docente specializzato necessita di grande motivazione e di specifica competenza; pertanto non può essere concepito e vissuto come un momento transitorio, nel quale l'alunno è visto come mezzo e non come fine.
      La figura dell'insegnante di sostegno è di frequente fraintesa e declassata; in realtà tale ruolo (se ben svolto) è di fondamentale importanza per l'integrazione dell'alunno disabile. Particolari competenze devono essere riconosciute a tale figura che ha il compito di favorire l'inserimento degli alunni, non solo nel «gruppo classe» ma anche e soprattutto nel territorio e nel mondo del lavoro.
      Insensato risulterebbe, infatti, un intervento incentrato esclusivamente su finalità scolastiche.
      La presente proposta di legge di legge si compone di sette articoli.
      All'articolo 1 si prevede l'obbligo per il docente dell'insegnamento di sostegno, con nomina a tempo indeterminato, di restare sul posto organico per il sostegno per un periodo non inferiore a cinque anni, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare. La scelta di un periodo pari a cinque anni è dettata dalla necessità di dare la possibilità ai docenti, che nel tempo non si riconoscono nel ruolo in questione, di poter passare su cattedre disciplinari. La professione dell'insegnante di sostegno è, di fatto, particolarmente complessa e delicata e per essere realizzata in maniera adeguata deve essere svolta da persone «liberamente» reclutate.
      Nell'articolo 2 si prevedono incentivi che il docente dell'insegnamento di sostegno matura dall'inizio del periodo previsto all'articolo 1 e sino al suo termine. Tali incentivi sono finalizzati a sostenere la motivazione dei docenti specializzati. Inoltre, sempre nell'articolo in questione, è prevista la possibilità, a scelta dell'interessato, di permanere negli stessi posti per un periodo minimo di eguale durata a quello stabilito dall'articolo 1. Per i docenti che effettuano tale scelta sono previsti ulteriori incentivi.
      L'articolo 3 riconferma i princìpi di pensiero che contraddistinguono gli articoli 1 e 2, regolando il trasferimento su posto disciplinare dei docenti specializzati in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 2, comma 3.
      L'articolo 4 costituisce un'importante novità in merito al riconoscimento di una gerarchia di diritti, che vede al primo posto il diritto all'istruzione degli alunni disabili. Si prevede, infatti, la permanenza sullo stesso posto dell'insegnante con incarico a tempo determinato per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata. Tale permanenza è comunque legata alla relativa domanda presentata dall'insegnante interessato.
      Con l'articolo 5 le «aree disciplinari», che regolamentano gli elenchi dell'insegnamento di sostegno relativi alla scuola secondaria di secondo grado, sono raggruppate in un unico elenco, risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso.
      Nell'articolo 6 si riconosce la figura del docente dell'insegnamento di sostegno come risorsa professionale per le comunità
 

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scolastiche e locali. In particolare si sottolinea il suo ruolo di coordinamento nella rete di servizi territoriali e del mondo del lavoro. Al comma 4 si prevedono corsi semestrali di almeno 200 ore per gli studenti universitari che aspirano all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali corsi hanno lo scopo di trattare gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativo-giuridici relativi all'integrazione scolastica degli alunni disabili. È, infatti, di primaria importanza riaffermare la corresponsabilità dell'insegnante di sostegno e di quello disciplinare nel percorso formativo degli alunni disabili, anche attraverso una formazione specifica degli insegnanti curriculari. Esiste, infatti, nella realtà un grande distacco tra le teorie e le concezioni presenti nella maggior parte della popolazione docente; troppo spesso gli insegnanti curricolari delegano totalmente il percorso formativo degli alunni disabili all'insegnante specializzato, rimanendo legati a posizioni anacronistiche in fondo mai riconosciute nella normativa specifica. Per gli studenti che, invece, intendono conseguire il titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni disabili sono previsti corsi di 800 ore. Inoltre, tutti i docenti dell'insegnamento di sostegno e tutti gli insegnanti curricolari sono tenuti a frequentare corsi annuali di aggiornamento sull'integrazione scolastica.
      Si prevede, infine, che il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione scolastica delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, individui, con proprio decreto, appositi indicatori per valutare in ciascuna classe e in ciascuna scuola la qualità dell'integrazione scolastica realizzata.
      All'articolo 7 si prevede la copertura finanziaria.
 

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